1. Ai sensi della presente legge, per «attività di relazione» si intende l'attività finalizzata, in modo diretto e con riguardo a specifici provvedimenti, a rappresentare posizioni, interessi, richieste ed esigenze propri, ovvero di uno o più committenti o datori di lavoro, nei confronti delle Camere, del Governo, della pubblica amministrazione, delle autorità garanti e delle agenzie di settore, delle regioni e degli enti locali.
2. Le attività di cui al comma 1 devono attenersi a criteri di trasparenza ed essere svolte nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge, attraverso qualsiasi mezzo, ivi compresi proposte, suggerimenti, studi, ricerche e analisi scritte, orali o su mezzi informatici.
1. Sono istituiti presso gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i registri delle persone, delle associazioni e delle società che svolgono, per fini non istituzionali o di interesse generale, attività di relazione con i membri delle assemblee legislative e con i responsabili degli organismi amministrativi, attraverso proposte, suggerimenti e richieste intesi a perseguire, con l'attività legislativa o amministrativa, interessi di gruppi, di categorie e di imprese.
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di cui al comma 1 sono tenuti a iscriversi nei relativi registri. Allo stesso obbligo soggiacciono le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i
a) nome, indirizzo, numero telefonico, sede di affari principale della persona fisica o associazione o società e dei rispettivi rappresentanti o amministratori che svolgono le attività di cui al comma 1;
b) composizione del capitale sociale, nel caso di società di capitali;
c) descrizione dell'attività che il soggetto iscritto intende svolgere e indicazione dei relativi metodi e mezzi che intende impiegare;
d) elenco dei clienti per i quali si intende agire;
e) descrizione dell'attività svolta da ogni singolo cliente.
1. Entro due mesi dall'inizio di ogni singola attività, gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione che indica le finalità della loro azione, le persone contattate e da contattare e i mezzi che si intendono impiegare.
2. Entro due mesi dalla conclusione di ogni singola attività, gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione che dà conto dell'attività svolta nonché degli obiettivi conseguiti e che indica le persone contattate e i mezzi impiegati.
3. Alla fine di ogni anno gli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono presentare alle autorità cui spetta la tenuta dei registri medesimi una dettagliata relazione contenente l'elenco dei clienti assistiti con le eventuali variazioni intervenute, l'elenco dei dipendenti o dei collaboratori che hanno partecipato all'attività, l'elenco delle persone contattate, l'indicazione dei settori di intervento e l'elenco di tutte le attività svolte.
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le verifiche, composta da cinque membri, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente della Corte di cassazione e dal Presidente del Consiglio di Stato, con compiti di controllo sulle attività di cui all'articolo 1.
2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale di una segreteria tecnica costituita
1. I registri di cui al comma 1 dell'articolo 2 e le relazioni presentate dai soggetti iscritti nei registri medesimi ai sensi dell'articolo 3 sono pubblici.
2. La Commissione per le verifiche di cui all'articolo 4 ha compiti di controllo sui registri e di verifica, ove ritenuto opportuno, sulle relazioni presentate dagli iscritti, in ordine alla loro veridicità e completezza, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati al riguardo. La Commissione per le verifiche provvede alla fine di ogni anno a redigere una relazione complessiva su tutte le attività svolte dagli iscritti nei registri. Tale relazione è pubblica.
1. In caso di omessa iscrizione nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 10.000 euro.
2. Nei confronti degli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2 che depositano una delle relazioni previste dall'articolo 3 in modo incompleto, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a 30.000 euro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo è altresì dichiarata, nei confronti dei soggetti responsabili, l'inabilitazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1.
1. Le persone, le associazioni e le società iscritte nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2, che svolgono, per fini non istituzionali o di interesse generale, attività di relazione con i membri delle assemblee legislative allo scopo di fornire informazioni ai parlamentari nel quadro del loro mandato parlamentare, nell'interesse proprio o di terzi, possono chiedere agli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di essere accreditate presso il Parlamento.
2. L'accreditamento previsto dal comma 1 implica la concessione di un permesso di accesso di durata massima di due anni solo per coloro che svolgono continuativamente un'attività di relazioni istituzionali. A tutti gli altri soggetti può essere concesso un permesso della durata massima di sei mesi.
3. I soggetti accreditati ai sensi dei commi 1 e 2 non possono vantare alcun rapporto istituzionale con il Parlamento nelle relazioni con i terzi.
1. I soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 possono accedere ai locali del Parlamento, salvo eventuali restrizioni, e possono seguire per via telematica le sedute delle Commissioni parlamentari di loro specifico interesse, secondo le modalità disciplinate dai Regolamenti delle Camere.